Gestione della Banca

1. L’organo supremo amministrativo della Banca è il Consiglio della Banca che comprende un rappresentante plenipotenziario di ciascuna Parte contraente. Ogni socio della Banca dispone di un voto alla riunione del Consiglio della Banca, non importa l’ammontare del suo conferimento. I soci della Banca informano in via ufficiale tutte le Parti contraenti sulla nomina del proprio rappresentante plenipotenziario al Consiglio della Banca e di due supplenti che hanno il diritto di fare le veci al rappresentante plenipotenziario nel caso di sua assenza.

2. Il Consiglio della Banca si riunisce almeno una volta all’anno nella città dove è situata la sede della Banca. Le riunioni straordinarie del Consiglio della Banca vengono convocate su richiesta del Presidente della Banca, quando lo ritiene opportuno o quando lo richiedono per iscritto due membri del Consiglio della Banca. Il Consiglio della Banca delibera con la maggioranza qualificata del settanta cinque percento del numero totale dei voti.

3. Il Consiglio della Banca ha i poteri seguenti:

  • Delibera sull’assunzione dei nuovi soci della Banca;
  • Delibera sull’aumento del capitale sociale della Banca;
  • Una volta nel corso di cinque anni ascolta alla relazione del Presidente della Banca e la approva;
  • Approva su proposta del Presidente della Banca il bilancio della Banca e ascolta alla relazione sull’esecuzione del bilancio;
  • Approva i limiti dei crediti di regolamento alle Banche (Nazionali) Centrali, l’importo dei tassi d’interesse e delle tariffe per i servizi della Banca, il regolamento interno della Banca;
  • Delibera sulle sanzioni e penali, nonché sulle misure adottate nei riguardi dei soci che non adempiono alle regole e disposizioni generali Dell’Accordo, dello Statuto e dei rispettivi Verbali inerenti alla Banca.

4. Per presiedere alle riunioni del Consiglio della Banca dai membri del Consiglio della Banca viene eletto il Presidente. Nessuno potrà svolgere l’incarico del Presidente per più di cinque anni di seguito, ma dopo l’intervallo di un anno potrà essere rieletto Presidente. Se il Presidente viene a mancare, alla riunione ordinaria del Consiglio viene eletto il nuovo Presidente.

5. Il Consiglio della Banca nomina e revoca il Presidente della Banca con non meno del 75% (settanta cinque percento) dei voti. Il Presidente risponde della gestione operativa della Banca e per la predisposizione dei materiali per le riunioni del Consiglio.

6. Il Presidente della Banca stabilisce, se necessario, le norme e regole da osservare nella Banca per quanto riguarda ciò che non è stato previsto nell’Accordo sulla costituzione della Banca interstatale di riserva, nel presente Statuto o nei rispettivi verbali.

7. Il Presidente della Banca potrà ingaggiare periti per singoli tipi di lavoro.