Accordo sullo stabilimento di BIR

AQCCORDO DEL 04/08/2016 SULLA
COSTITUZIONE DELLA BANCA
INTERSTATALE DI RISERVA

 

**** ********passaporto N:***********Repubblica di*******, ******************* passaporto N::********* Repubblica di ********, ********************-***** passaporto N:******** Repubblica di *******, di seguito – Le parti contraenti, visto gli interessi dei paesi-firmatari degli accordi sulla cooperazione con la Banca. Ai fini di preservare e sviluppare le relazioni industriali, commerciali e finanziarie multilaterali, impegnandosi a garantire la stabilizzazione della circolazione monetaria, riconoscendo la necessità e l’importanza del coordinamento delle attività delle strutture bancarie per l’organizzazione di un sistema di insediamenti interstatali multilaterali, rafforzando l’impatto monetario e finanziario sull’attuazione degli obblighi reciproci interstatali e l’impatto dell’insediamento e del regolamento del meccanismo per espandere i collegamenti diretti delle imprese, organizzazioni e le strutture commerciali, le Parti hanno concordato quanto segue:

 

Articolo 1.

 

1. Entrare a far parte degli fondatori della Banca Interstatale di Riserva, di seguito – la Banca. I fondatori (soci) della Banca sono le persone private.

2. La banca garantisce l’organizzazione e l’attuazione degli accordi tra le banche centrali (nazionali) in relazione alle operazioni commerciali e di altra natura.

3. La Banca, nei limiti dei poteri ad essa conferiti dalle Parti contraenti, svolge coordinamento della politica monetaria dei soci dell’Accordo ai fini di promuovere la cooperazione economica e lo sviluppo economico.

4. L’organo supremo di gestione della Banca è il Consiglio della Banca. Il Presidente del Consiglio della Banca in conformità con la presente decisione nomina **** ********.

5. L’organo di gestione operativa della Banca è il Consiglio di amministrazione della Banca, che guida il Presidente della Banca – il Presidente del Consiglio di amministrazione. Le decisioni del Consiglio di amministrazione della Banca vengono prese secondo le modalità stabilite dallo Statuto della Banca.

6. I regolamenti effettuate attraverso la Banca vengono effettuate in qualsiasi valuta nazionale. Il completamento di sistema di clearing per una data specifica viene effettuato su decisione del Consiglio di amministrazione della Banca in una valuta liberamente convertibile (dollari USA o Euro).

 

Articolo 2.

 

La Banca è un’entità legale in conformità con le norme generalmente accettate della legge finanziaria e bancaria internazionale.

La sede della Banca viene determinata dopo la firma dell’Accordo con i governi dei paesi interessati al lavoro e alla permanenza della Banca sul suo territorio.

La Banca può partecipare alle organizzazioni e organizzazioni finanziarie e bancarie internazionali.

Le attività della Banca sono regolate dal presente Accordo e dallo Statuto della Banca, che ne costituisce la parte integrante, nonché dalle norme generalmente riconosciuti della legge finanziaria e bancaria internazionale.

I rapporti tra la Banca e il paese di residenza della Banca, compresi i suoi privilegi e le sue immunità, vengono disciplinate dal relativo accordo bilaterale.

 

Articolo 3.

 

Alla Banca sono affidate le seguenti funzioni:

organizzazione e attuazione di pagamenti interstatali multilaterali per le transazioni e altre operazioni e loro completamento periodico sulla base della compensazione multilaterale (compensazione dei requisiti reciproci);

organizzazione della gestione dell’emissione di liquidi di valute nazionali e emissione di crediti da parte delle banche centrali (nazionali) dei paesi che hanno firmato gli accordi corrispondenti con la Banca Interstatale di Riserva. La funzione indicata viene svolta solo a condizione che l’organo (organi) legislativo (legislativi) delle parti contraenti interessate abbiano la delega di tali poteri alla Banca e la conclusione di un accordo appropriato;

studio e analisi delle economie delle Parti contraenti e preparazione delle proposte e raccomandazioni alle banche centrali (nazionali) ai fini di coordinare le loro politiche monetarie e di cambio;

coordinamento delle attività delle banche centrali (nazionali) delle Parti contraenti nel settore della metodologia per l-esecuzione delle operazioni di regolamento e di pagamento, organizzazione del sistema di contabilità e comunicazione per le operazioni di regolamento e altre operazioni, elaborazione delle proposte per il ravvicinamento dei regimi di vigilanza per le banche commerciali;

accreditamento tecnico e stagionale delle banche centrali (nazionali) nel processo di attuazione dei reciproci pagamenti interstatali multilaterali;

svolgimento di altre operazioni coerenti con gli scopi e gli obiettivi della Banca derivanti dal presente Accordo e dallo Statuto della Banca.

 

Articolo 4.

 

1. Il capitale sociale iniziale dichiarato della Banca per un importo equivalente a cinquanta miliardi di dollari USA viene formato dai contributi dei soci della Banca nelle misure determinate dal Consiglio di amministrazione della Banca.

2. I contributi al capitale sociale della Banca possono essere versati in valuta nazionale, nonché in valuta convertibile liberamente, da edifici, strutture, attrezzature, altri beni e patrimonio. Per valutare il patrimonio e beni (ad eccezione di fondi) effettuati come contributo al capitale sociale della Banca, la direzione della Banca, rappresentata dal Presidente della Banca, coinvolge un-organizzazione internazionale di esperti.

3. L’ammontare del capitale sociale della Banca può essere modificato con una decisione del Consiglio di amministrazione della Banca.

Quando un nuovo socio viene accettato nella Banca, l’ammontare del capitale sociale della Banca si aumenta. L’ammontare, il metodo, i termini e la procedura per il pagamento del contributo al capitale sociale della Banca da parte di un nuovo socio (nuovamente accettato) della Banca vengono determinati dal Consiglio di amministrazione della Banca d’accordo con il socio entrante.

4. La Banca può disporre di fondi speciali, compresi quelli di riserva, istituiti con una decisione del Consiglio di amministrazione della Banca.

 

Articolo 5.

 

1. I pagamenti correnti tra le entità economiche delle Parti contraenti vengono effettuati su base bilaterale e sono disciplinati dalla loro legislazione nazionale.

Il completamento delle transazioni tra le banche centrali (nazionali) delle Parti contraenti avviene tramite la Banca mediante i bonifici bancari basati su compensazione multilaterale.

2. Ogni banca centrale (nazionale) apre un conto corrispondente presso la Banca.

3. La Banca effettua quotidianamente una compensazione multilaterale e determina la posizione calcolata di ciascuna banca centrale (nazionale) nei rapporti con tutte le altre banche centrali (nazionali).

La frequenza e la procedura per il completamento delle transazioni in base ai risultati della compensazione multilaterale vengono determinate dal Consiglio di amministrazione della Banca.

 

Articolo 6.

 

1. Le dimensioni esterne dei prestiti consentiti della Banca alle banche centrali (nazionali) vengono stabilite dal Consiglio di amministrazione della Banca.

2. Le banche centrali (nazionali) rimborsano i loro debiti alla Banca per conto di prestiti sulla base bilaterale o valuta liberamente convertibile.

3. Le banche centrali (nazionali) sono obbligate a regolare i loro rapporti di pagamento sulla base bilaterale in modo tale da garantire il rispetto dei limiti di prestito tecnico stabiliti per ciascuna di queste banche dal Consiglio di amministrazione della Banca.

4. I crediti vengono concessi in tempo utile prima della liquidazione successiva dei conti di compensazione. Per l’utilizzo di prestiti tecnici, gli interessi vengono addebitati nella misura stabilita dal Consiglio di amministrazione della Banca.

5. I requisiti per la banca debitrice centrale (nazionale), che supera l’importo ammissibile di un prestito tecnico, devono essere da esso rimborsati entro cinque giorni lavorativi bancari dopo che una corrispondente richiesta è stata inviata dalla Banca.

6. La Banca informa le autorità competenti delle Parti contraenti in merito a qualsiasi violazione delle obbligazioni di pagamento.

7. La Banca ha il diritto di limitare o terminare completamente i regolamenti delle banche centrali (nazionali) che violano i loro obblighi di pagamento nei confronti della Banca.

 

Articolo 7.

 

La Banca può aprire i conti corrispondenti alle banche centrali (nazionali) di qualsiasi paese per la loro partecipazione alle transazioni multilaterali in valuta nazionale con le banche centrali (nazionali) che hanno un conto corrispondente nella Banca, secondo le modalità e alle condizioni stabilite dal Consiglio di amministrazione della Banca.

 

Articolo 8.

 

Le parti hanno concordato di nominare il Presidente della Banca – Presidente del Consiglio di amministrazione della Banca – Sipachev Vladimir, il cittadino della Federazione Russa, il passaporto di serie 4508 del numero 124828.

 

Articolo 9.

 

Per garantire che la Banca assolva i compiti e le funzioni previsti dal presente Accordo, le banche centrali (nazionali) delle Parti contraenti le forniscono le informazioni necessarie per svolgere i lavori congiunti nei termini e nei volumi determinati dal Consiglio di amministrazione della Banca.

 

Articolo 10.

 

Altri partecipanti possono aderire al presente Accordo, condividendo gli obiettivi e i principi della Banca.

La procedura per accettare i nuovi soci della Banca viene determinata dal suo Statuto e dalle decisioni del Consiglio di amministrazione della Banca.

 

Articolo 11.

 

Il presente Accordo può essere modificato solo con il consenso di tutte le Parti contraenti.

 

Articolo 12.

 

Ciascuna Parte contraente può rifiutarsi di partecipare al presente Accordo con una notifica del Consiglio di amministrazione della Banca per almeno sei mesi. Durante questo periodo, i rapporti tra la Banca e una Parte contraente interessata dovrebbero essere regolati in base ai loro reciproci obblighi.

 

Articolo 13.

 

Il presente Accordo entra in vigore alla data della sua firma.

 

Fatto in una copia originale in inglese. La copia originale viene conservata nella Banca Interstatale di Riserva, che invierà una sua copia autenticata ai paesi, firmatari del presente Accordo.

 

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