Statuto della BIR

STATUTO DELLA BANCA
INTERSTATALE DI RISERVA

 

La Banca Interstatale di Riserva, di seguito denominata “la Banca”, è istituita ai sensi dell’Accordo sulla partecipazione nella Banca Interstatale di Riserva.

Il presente Statuto della Banca Interstatale di Riserva costituisce parte integrante del summenzionato Accordo.

 

Articolo 1.

 

DISPOSIZIONI GENERALI

 

1. La Banca è un’ente creditizio e finanziario internazionale.

2. La Banca è una persona giuridica. La sede della Banca verrà definita dopo la firma dell’Accordo con i governi degli stati che sono interessati all’attività della Banca ed alla sua presenza sul proprio territorio.

3. La Banca potrà concludere autonomamente accordi internazionali nell’ambito delle proprie competenze.

4. I rapporti tra la Banca e lo stato dove è presente la Banca, compresi i privilegi e le immunità della stessa, sono determinati dal rispettivo accordo bilaterale.

 

Articolo 2.

 

FINI E OBIETTIVI DELLA BANCA INTERSTATALE

 

1. La Banca assicura l’organizzazione e il coordinamento del regolamento dei conti bilaterale e multilaterale tra le banche centrali (nazionali) in base alle operazioni commerciali o altre e inoltre assicura il periodico clearing multilaterale (compensazione dei rispettivi debiti e crediti).

2. La Banca, nei limiti dei poteri che le sono stati trasferiti dai rispettivi organi (del potere legislativo e/o esecutivo) delle Parti contraenti, effettua il coordinamento della politica monetaria dei paesi partecipanti all’Accordo, compresa l’organizzazione e la gestione dell’emissione delle valute nazionali e dell’emissione di crediti dalle banche delle Parti contraenti.

3. La Banca sostiene un funzionamento sicuro ed efficace dei sistemi di pagamento in tutti gli stati soci. A questo fine la stessa coordina il lavoro per l’omologazione della contabilità e della tenuta dei libri contabili, dei documenti di fatturazione e delle modalità del regolamento dei conti in tutti gli stati che sono soci della Banca, elabora le proposte per i regimi della sorveglianza nei riguardi delle banche commerciali.

4. La Banca concede il finanziamento a breve termine alle banche centrali (nazionali) ai fini del tempestivo regolamento dei conti.

5. La Banca effettua lo studio e l’analisi della situazione economica delle Parti contraenti, predispone le proposte e le raccomandazioni alle banche centrali (nazionali) per il coordinamento della politica monetaria e valutaria.

6. Per assicurare lo svolgimento delle funzioni della Banca e il raggiungimento dei suoi obiettivi le banche centrali (nazionali) presentano alla Banca lo stato patrimoniale, la bilancia dei pagamenti ed altri dati secondo la forma e con la cadenza che sono definite dal Consiglio della Banca.

La Banca esamina i dati raccolti ed invia questi dati ai suoi soci su base regolare.

7. Su delibera del Consiglio della Banca la Banca svolge altre operazioni bancarie, in conformità ai fini ed agli obiettivi della Banca che risultano dall’Accordo sulla costituzione della Banca Interstatale di Riserva e dallo Statuto della stessa.

 

Articolo 3.

 

VALUTA DI CLEARING E DI REGOLAMENTO

 

1. La contabilizzazione di tutte le operazioni di clearing e regolamento svolte dalla Banca viene effettuata in dollari USA.

2. Le banche centrali (nazionali) possono detenere la proprie disponibilità finanziarie presso la Banca.

I fondi liberi della Banca vengono conservati sui conti di corrispondenza sia nelle banche centrali che nelle altre banche corrispondenti.

3. Le risorse della Banca per il finanziamento delle operazioni di regolamento vengono formate a mezzo delle disponibilità delle banche centrali (nazionali) presenti nella Banca Interstatale di Riserva, nonché a mezzo delle linee di credito attivate secondo le modalità stabilite.

4. Le banche centrali (nazionali) hanno il diritto di trasferire le proprie disponibilità presenti nella Banca sui propri conti aperti nelle banche centrali degli altri soci.

5. L’ammontare dell’interesse e le modalità del suo computo in base alle attività ed alle passività della Banca sono stabiliti dal Consiglio della Banca.

6. Le banche centrali (nazionali) che sono soci della Banca, se necessario, stabiliscono ogni giorno il tasso di cambio della valuta rispetto al dollaro USA e ne informano la Banca.

Le banche centrali (nazionali) che sono soci della Banca esprimono gli obblighi di pagamento, indirizzati alla Banca, in dollari USA, utilizzando il tasso di cambio della valuta rispetto al dollaro USA, dichiarato dai soci della Banca che emettono tale valuta, al giorno di invio degli obblighi di pagamento.

 

Articolo 4.

 

ORGANIZZAZIONE DEL CLEARING MULTILATERALE

 

1. La Banca assicura la procedura del clearing e il regolamento dei conti tra certi periodi di tempo per quanto riguarda gli obblighi interstatali delle banche centrali (nazionali).

La trasmissione di tutte le informazioni relative ai pagamenti tra le banche centrali (nazionali) e la Banca viene effettuata per telefono, telex, telegrafo o per mezzi di comunicazione elettronici.

2. La banca centrale (nazionale) mittente invia alla Banca gli ordini di pagamento, espressi nella valuta nazionale, effettuando, se necessario, la conversione della valuta del pagamento della banca commerciale in dollari USA.

3. La Banca ogni giorno calcola gli impegni netti che devono essere versati o ricevuti da ciascuna banca centrale (nazionale) e rispecchia i detti regolamenti sui rispettivi conti delle banche centrali (nazionali).

4. La Banca ogni giorno informa ciascuna banca centrale (nazionale) sulla posizione netta per quanto riguarda il clearing attuale, nonché sui numeri degli ordini di pagamento della banca accettati per il clearing.

5. La banca centrale (nazionale) dello stato destinatario addebita il conto della banca centrale (nazionale) mittente ed accredita il conto della banca commerciale del destinatario solo dopo aver ricevuto la conferma dalla Banca in merito al clearing.

6. Qualsiasi banca centrale (nazionale) che supera il limite del credito supplementare durante il periodo di clearing è tenuta ad eliminare tale difetto entro una settimana di calendario dal giorno di rivelazione di questo difetto (superamento). Un socio della Banca potrà usufruire dell’accesso speciale ai mezzi del credito di regolamento per detto fine, come indicato nel comma 7 dell’articolo 5.

7. La chiusura dei conti da parte della Banca durante la rettifica delle posizioni di regolamento delle banche centrali (nazionali) entro il periodo contabile libera le banche centrali (nazionali) dagli impegni lordi formatisi tra di esse e li sostituisce con impegni netti o impegni a loro favore.

Le banche centrali (nazionali) rispondono esclusivamente degli impegni netti saldati o hanno diritto esclusivamente agli impegni netti a loro favore.

8. Ogni banca centrale (nazionale) è tenuta ad adottare tutte le misure necessarie per rendere più veloci i pagamenti interstatali nei limiti del proprio stato e per gestire i pagamenti in entrata ed in uscita velocemente e senza indugio. La Banca effettua la sorveglianza sul tempestivo trasferimento dei pagamenti tra le banche centrali (nazionali) ed offre le misure per velocizzarlo.

 

Articolo 5.

 

REGOLAMENTO DEI CONTI PER GLI OBBLIGHI MULTILATERALI

 

1. Il regolamento dei conti tra le banche centrali (nazionali) in base ai risultati del clearing viene effettuato tra certi intervalli di tempo a mezzo dei loro conti nella Banca.

2. All’inizio il periodo contabile costituisce quindici giorni di calendario. La durata del periodo contabile potrà essere rivista dal Consiglio della Banca, tenuto conto dell’attività della Banca.

3. Alla data della chiusura dei conti per il clearing la Banca effettua l’aggiustamento delle richieste e degli obblighi delle banche centrali (nazionali). Le richieste nette saldate a loro favore vengono utilizzate innanzittutto per l’estinzione dei crediti di regolamento. La somma rimanente degli impegni netti saldati a loro viene depositata sul conto corrente della banca centrale (nazionale). Le banche centrali (nazionali) con impegni netti saldati devono, prima della data del regolamento dei conti, adempiere ai propri impegni nei confronti della Banca, compreso utilizzando i propri depositi presso la Banca, prendendo prestiti o acquistando le valute nazionali dagli altri soci della Banca.

4. Il regolamento dei conti viene effettuato, quando i soci della Banca estinguono appieno i propri obblighi nei confronti della Banca.

Le banche centrali (nazionali) che sono soci della Banca sono tenuti ad estinguere i propri obblighi nei confronti della Banca nel corso di tre giorni dal momento del ricevimento dell’avviso della Banca sulla presenza di tali obblighi.

Se un socio della Banca non effettua il regolamento dei conti (non adempie ai propri obblighi nei confronti della Banca), la Banca smette di accettare i suoi ordini di pagamento e deve informarne tutti i soci della Banca. Scaduti due periodi contabili, se il socio della Banca non ha adempiuto ai propri obblighi, vengono applicate le sanzioni, compresa l’esclusione del socio dai soci della Banca.

5. I crediti di regolamento alle banche centrali (nazionali) vengono offerte a mezzo quattro linee di credito con un volume pari. Le prime due linee che ammontano al 50 percento del credito limite allo stato socio (come esposto nel comma 8 del presente articolo) hanno il tasso di interesse di base, stabilito dal Consiglio della Banca. I tassi di interesse per le altre due linee di credito sono più alti e l’uno degli stessi è più alto dell’altro.

6. L’accesso della banca centrale (nazionale) ai mezzi del credito di regolamento della Banca è limitato per via del limite del credito statale e del limite del credito supplementare.

Il limite del credito statale rappresenta il volume massimo del credito offertto dalla Banca alla banca centrale (nazionale); viene stabilito dal Consiglio della Banca nell’ammontare che non supera il volume medio di versamenti a favore di questo stato al mese.

Il limite del credito supplementare rappresenta il volume massimo del credito supplementare che ogni banca centrale (nazionale) potrà ottenere nell’arco tra due periodi contabili. Il limite del credito supplementare è pari ad un ottavo del limite del credito statale.

Se il volume dei crediti di regolamento rilasciati dalla banca centrale (nazionale) supera l’87 percento del limite del credito statale, il limite della quarta linea di credito costituisce la differenza tra il volume limite del credito statale e la somma degli attuali crediti di regolamento.

7. Per assicurare il pagamento per i grossi affari (individuati in base alle delibere del Consiglio della Banca) durante il periodo di clearing, potrà essere utilizzato l’accesso speciale ai fondi del credito di regolamento. L’accesso speciale ai fondi è limitato al 50 percento del limite del credito supplementare a patto che il volume totale del credito di regolamento non superi il limite del credito statale e lo possono ricevere soltanto quei soci che non hanno già in loro possesso il credito rilasciato con l’accesso speciale. I crediti con l’accesso speciale vanno estinti nel corso di un periodo contabile.

8. Il volume limitato del credito offerto dalla Banca ad ogni banca centrale (nazionale) viene stabilito dal Consiglio della Banca e di regola costituisce non più del volume medio di versamenti a favore di tale banca centrale (nazionale).

 

Articolo 6.

 

CAPITALE E FONDI DELLA BANCA

 

1. All’inizio il capitale sociale sottoscritto della Banca che ammonta all’equivalente di cinquanta miliardi di dollari USA viene formato a mezzo conferimenti dei fondatori e soci della Banca; l’ammontare dei conferimenti è definito dal Consiglio della Banca.

2. I conferimenti al capitale sociale della Banca Interstatale di Riserva possono essere effettuati in qualsiasi valuta nazionale, nonché nella valuta di scambio, nella forma di edifici, fabbricati, attrezzature, altri beni materiali o altra proprietà.

3. L’ammontare del capitale sociale della Banca potrà essere modificato su delibera del Consiglio della Banca.

Quando il nuovo socio comincia a far parte della compagine sociale della Banca, l’ammontare del capitale sociale della Banca viene aumentato con il conferimento del nuovo socio. L’importo, i termini e le modalità del conferimento apportato dal nuovo socio al capitale sociale della Banca sono stabiliti dal Consiglio della Banca di concerto con il nuovo socio.

4. A mezzo degli utili la Banca potrà formare il fondo di riserva e altri fondi, i cui volumi, fini e le modalità dei formazione e di spesa sono determinati dal Consiglio della Banca.

5. La Banca paga le spese di esercizio dai redditi ricavati per mezzo dei tassi d’interesse sui crediti e della commissione per i servizi alle banche centrali (nazionali).

Le tariffe per i servizi della Banca, l’importo dei tassi d’interesse e il bilancio preventivo della Banca sono stabiliti dal Consiglio della Banca.

6. La Banca potrà raccogliere finanziamenti sotto forma di credito e collocarli negli interessi dei soci della Banca.

 

Articolo 7.

 

ORGANIGRAMMA DELLA BANCA

 

1. L’organo supremo amministrativo della Banca è il Consiglio della Banca che comprende un rappresentante plenipotenziario di ciascuna Parte contraente. Ogni socio della Banca dispone di un voto alla riunione del Consiglio della Banca, non importa l’ammontare del suo conferimento. I soci della Banca informano in via ufficiale tutte le Parti contraenti sulla nomina del proprio rappresentante plenipotenziario al Consiglio della Banca e di due supplenti che hanno il diritto di fare le veci al rappresentante plenipotenziario nel caso di sua assenza.

2. Il Consiglio della Banca si riunisce almeno una volta all’anno nella città dove è situata la sede della Banca. Le riunioni straordinarie del Consiglio della Banca vengono convocate su richiesta del Presidente della Banca, quando lo ritiene opportuno o quando lo richiedono per iscritto due membri del Consiglio della Banca. Il Consiglio della Banca delibera con la maggioranza qualificata del settanta cinque percento del numero totale dei voti.

3. Il Consiglio della Banca ha i poteri seguenti:

delibera sull’assunzione dei nuovi soci della Banca;

delibera sull’aumento del capitale sociale della Banca;

una volta nel corso di cinque anni ascolta alla relazione del Presidente della Banca e la approva;

approva su proposta del Presidente della Banca il bilancio della Banca e ascolta alla relazione sull’esecuzione del bilancio; approva i limiti dei crediti di regolamento alle banche centrali (nazionali), l’importo dei tassi d’interesse e delle tariffe per i servizi della Banca, il regolamento interno della Banca; delibera sulle sanzioni e penali, nonché sulle misure adottate nei riguardi dei soci che non adempiono alle regole e disposizioni generali dell’Accordo, dello Statuto e dei rispettivi Verbali inerenti alla Banca.

4. Per presiedere alle riunioni del Consiglio della Banca dai membri del Consiglio della Banca viene eletto il Presidente. Nessuno potrà svolgere l’incarico del Presidente per più di cinque anni di seguito, ma dopo l’intervallo di un anno potrà essere rieletto Presidente. Se il Presidente viene a mancare, alla riunione ordinaria del Consiglio viene eletto il nuovo Presidente.

5. Il Consiglio della Banca nomina e revoca il Presidente della Banca con non meno del 75% (settanta cinque percento) dei voti. Il Presidente risponde della gestione operativa della Banca e per la predisposizione dei materiali per le riunioni del Consiglio.

Il Presidente della Banca risponde di persona nei confronti del Consiglio della Banca per i risultati di gestione ordinaria della Banca. Il Presidente determina il numero e gli obblighi dei dipendenti della Banca Interstatale di Riserva, assume al lavoro e licenzia il personale.

6. Il Presidente della Banca stabilisce, se necessario, le norme e regole da osservare nella Banca per quanto riguarda ciò che non è stato previsto nell’Accordo sulla costituzione della Banca Interstatale di Riserva, nel presente Statuto o nei rispettivi verbali.

7. Il Presidente della Banca potrà ingaggiare periti per singoli tipi di lavoro.

8. La rimunerazione del Presidente della Banca e altre forme del compenso allo stesso sono stabilite dal Consiglio della Banca.

 

Articolo 8.

 

VARIE

 

1. Responsabiltà della Banca. La Banca non è responsabile per i pagamenti bilaterali tra le banche centrali (nazionali).

2. Esclusione. Nessun socio della Banca potrà essere escluso, se non ha violato gli articoli dell’Accordo e dello Statuto della Banca. Se tali articoli sono stati violati, su richiesta del Presidente della Banca potrà essere escluso dalla Banca con la maggioranza qualificata del 75 percento del numero totale dei voti del Consiglio della Banca.

3. Recesso. Qualsiasi socio della Banca potrà recederè della Banca, avvisandone il Consiglio della Banca almeno sei mesi prima. Nel corso del periodo indicato devono essere regolati i conti tra la Banca e la rispettiva Parte contraente per quanto riguarda gli obblighi mutui.

4. Osservanza dell’Accordo. Il Consiglio della Banca, il Presidente della Banca e tutti i dipendenti della stessa sono tenuti ad osservare l’Accordo, il presente Statuto e le delibere del Consiglio della Banca.

5. Per la violazione delle regole e dei filoni di attività contenuti nell’Accordo sulla costituzione della Banca interstatale, nel presente Statuto, nelle delibere del Consiglio della Banca, ai soci della Banca vengono applicate le penali determinate dal Consiglio della Banca. Nel caso di una violazione ripetitiva i soci della Banca devono presentare spiegazioni scritte al Consiglio della Banca.

6. Revisione dell’attività della Banca. Ogni anno la Banca verrà sottoposta alla revisione dei conti in conformità agli standard internazionali.

7. Le modalità di risoluzione delle controversie. La Banca potrà essere chiamata in giudizio nel corso di tre anni dal momento di rivelazione del diritto all’atto di citazione.

La controversie tra la Banca ed i suoi soci verranno esaminate dalla Corte arbitrale.

8. I privilegi e le immunità saranno definiti dalle Parti contraenti in seguito.

9. L’anno finanziario della Banca Interstatale di Riserva ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre.

10. I bilanci annuali della Banca vengono approvati dal Consiglio della Banca e pubblicati secondo le modalità definite dal Consiglio della Banca.

11. Distribuzione degli utili. Gli utili della Banca dopo l’approvazione del resoconto annuale vengono distribuiti in base alla delibera del Consiglio della Banca e potranno essere utilizzati per il fondo di riserva e per gli altri fini.

12. Cessazione dell’attività della Banca. L’attività della Banca potrà essere cessata a mezzo della delibera dei soci della Banca, approvata all’unanimità.

13. Tutte le modifiche ed integrazioni al presente Statuto devono essere apportate per iscritto ed approvate all’Assemblea generale dei soci della Banca con la maggioranza del 75% del numero totale dei voti dei soci della Banca.

 

Approvato dal Consiglio della Banca