Accordo tra BIR e Governo

ACCORDO
del «__» ________ 2019

 

TRA LA BANCA INTERSTATALE DI RISERVA E IL GOVERNO DI
STATO SULLE CONDIZIONI DI PERMANENZA DELLA
BANCA INTERSTATALE DI RISERVA SUL TERRITORIO DI
STATO

 

La Banca Interstatale di Riserva e il Governo di Stato per creare le condizioni favorevoli di un’attività della Banca Interstatale di Riserva sul tettorio di Stato hanno concordato sul seguente:

 

Articolo 1.

 

Ai fini del presente Accordo, i seguenti termini hanno il seguente significato:

a) “Banca” – Banca Interstatale di Riserva;

b) “Statuto di Banca” – Statuto della Banca Interstatale di Riserva, e eventuali modifiche e integrazioni ad esso;

c) ” autorità competenti ” – autorità competenti statali del potere di Stato e la pubblica amministrazione;

d) “presidente della Banca” – Presidente della Banca Interstatale di Riserva o altra persona, incaricata ad agire a nome del presidente;

e) “funzionari della Banca ” – presidente della Banca, i suoi sotituti, altri funzionari, la lista dei quali viene stabilita dal Consiglio della Banca;

f) “impiegati della banca ” – tutti impiegati della Banca, compresi personale tecnico e di servizio;

g) “famigliari” – coniuge (coniuge) e figli minori di funzionari della Banca;

h) “archivi della Banca” – tutti i documenti, le registrazioni, la corrispondenza e altri materiali, inclusi manoscritti e fotografie, film e registrazioni audio, programmi per computer e materiali scritti, videocassette e dischi video, dischi e film contenenti le informazioni del titolare o di proprietà della Banca o di qualcuno per suo conto;

i) “proprietà della Banca” – tutti gli attivi della Banca, ovunque si trovino e da chiunque siano, incluse le liquidità, redditi e diritti che appartengono alla Banca o la disposizione (gestione) dei quali viene effettuata dalla Banca stessa o per suo conto;

j) “locali della Banca” – edifici o parti di edifici, chiunque ne detenga i diritti, utilizzati per gli scopi della Banca, così come i terreni su cui si trovano questi edifici o parti di edifici ;

k) “riunioni” – riunioni del Consiglio della Banca, riunioni convocate dalla Banca, comprese eventuali conferenze, commissioni o comitati internazionali.

 

Articolo 2.

 

La Banca, in conformità con il presente Accordo e lo Statuto della Banca, ha capacità giuridica internazionale, gode dei diritti di una persona giuridica sul territorio di Stato e, in particolare, ha diritto a:

a) stipulare gli accordi internazionali e di altro tipo, nonché effettuare qualsiasi transazioni di sua competenza;

b) acquisire, affittare, alienare beni mobili e immobili e disporrli;

c) agire per proprio conto e per conto delle autorità giudiziarie e arbitrali;

d) eseguire altre azioni volte ad adempiere ai compiti affidati alla Banca in conformità con il suo statuto.

La Banca riconosce gli stessi diritti procedurali per la tutela dei propri interessi, che sono consacrati dalla legislazione di Stato da parte delle persone giuridiche.

 

Articolo 3.

 

Le autorità competenti forniscono alla Banca per suo conto i locali necessari per lo svolgimento delle proprie funzioni.

La procedura e le condizioni per la proprietà e l’uso dei locali forniti alla Banca sono determinati dai contratti singoli tra le autorità competenti e la Banca.

La Banca prende le misure adueguate per mantenere, operare e utilizzare i locali forniti e si impegna a non intraprendere alcuna azione che li danneggi.

Le autorità competenti, su richiesta della Banca, lo assistono nell’acquisizione e nella costruzione di locali necessari affinché la Banca possa svolgere le proprie funzioni, o nell’assistere in altri modi, nonché, se necessario, nell’ottenere i locali residenziali e le strutture sociali per i funzionari della Banca.

 

Articolo 4.

 

I locali della Banca e i suoi beni godono dell’immunità delle rappresentanze diplomatiche.

Le azioni intraprese nei locali della Banca sono soggette a regolamenti interni adottati dalla Banca per l’adempimento delle sue funzioni.

Qualsiasi azione intrapresa da una decisione delle autorità competenti può aver luogo nei locali della Banca solo con il consenso del Presidente della Banca o, in sua assenza, del Vicepresidente della Banca o di un altro funzionario autorizzato della Banca.

I locali della Banca non possono servire come rifugio per le persone perseguite secondo le leggi di Stato o soggette all’estradizione ad un altro paese.

L’inviolabilità dei locali della Banca non dà il diritto di usarli per gli scopi incompatibili con i compiti o le funzioni della Banca, o dannosi per la sicurezza di Stato, agli interessi dei suoi cittadini e delle persone giuridiche.

I beni della Banca situati nel territorio di Stato sono immuni da perquisizione, revisione, espropriazione, sottrazione o qualsiasi altra forma di interferenza compiendo le azioni esecutive, amministrative, giudiziarie o di altro genere.

 

Articolo 5.

 

Le autorità competenti forniscono alla Banca I servizi di comunicazione, sicurezza, trasporti, servizi pubblici e altri servizi sulle condizioni stabilite per le rappresentanze diplomatiche di paesi stranieri, assistono la Banca nella fornitura di risorse materiali e tecniche e nella creazione delle condizioni necessarie per l’uso del trasporto stradale.

Tutte le spese per il pagamento di servizi elencati vengono fatte a carico della Banca.

 

Articolo 6.

 

La Banca è esente da tutte le imposte, tasse, dazi e altri oneri riscossi sul territorio di Stato, ad eccezione di quelli che costituiscono il pagamento per determinati tipi di servizi

La Banca gode degli stessi privilegi per l’importazione e l’esportazione di beni e oggetti per uso ufficiale, nonché delle proprie pubblicazioni, come rappresentanze diplomatiche di paesi stranieri nello Stato.

 

Articolo 7.

 

Gli archivi della Banca e tutti i documenti che ne fanno parte o il cui titolare è, godono dell’immunità delle rappresentanze diplomatiche. I messaggi e la corrispondenza della Banca

non sono soggetti a censura. Questa immunità si estende alla stampa, alla fotografia, all’audiovisivo e ad altre forme di informazione ricevute o inviate dalla Banca, indipendentemente dal metodo e dalla forma della sua trasmissione.

La Banca gode delle condizioni non meno favorevoli relativamente di tariffe e quote di telegrafo, telex, fax e comunicazioni telefoniche di quelle utilizzate dalle rappresentanze diplomatiche di paesi stranieri nello Stato.

La Banca con il consenso delle autorità competenti può stabilire e utilizzare nello Stato i mezzi di comunicazione a lunga distanza tra due punti e altri mezzi di ricezione e trasmissione di messaggi che possono essere necessari per facilitare la fornitura di comunicazioni alla Banca sia al’’interno che fuori dello Stato.

 

Articolo 8.

 

La Banca ha il diritto di convocare le riunioni e tenere altri eventi che soddisfano i suoi compiti statutari nel luogo in cui si trova il suo ufficio, senza ulteriore concordanza con le autorità competenti.

 

Articolo 9.

 

Le attività della Banca relative all’implementazione di funzioni statutarie non sono soggette al controllo da parte delle autorità competenti.

Nella misura in cui è necessario di raggiungere gli obiettivi e adempiere alle funzioni della Banca, e fatte salve le disposizioni del presente Accordo, tutti i beni della Banca sono esenti dalle restrizioni, regolamenti, controlli e moratorie.

 

Articolo 10.

 

I funzionari della Banca hanno i seguenti privilegi e immunità:

a) non soggetti a responsabilità giudiziaria, amministrativa e penale per azioni da loro commesse nell’esercizio delle loro funzioni, tutti i loro documenti ufficiali godono dell’immunità; questa immunità non si applica tuttavia alla responsabilità civile in caso di danni derivanti da un incidente stradale commesso da un funzionario della Banca;

b) godono insieme ai familiari le medesime immunità di rimpatrio degli impiegati delle rappresentanze diplomatiche di paesi esteri accreditati nello Stato;

c) esenti da prestazioni statali;

d) insieme ai familiari e ai parenti che sono a carico, sono esentati dalle restrizioni sull’immigrazione, dalle procedure di registrazione degli stranieri e dalle tasse di registrazione durante il loro soggiorno nello Stato;

e) hanno il diritto di importare mobili, articoli per la casa e altri beni personali senza pagare dazi doganali, tasse e diritti al momento dell’entrata in carica presso la Banca, nonché il diritto di esportarli in esenzione da dazi dopo la cessazione del servizio presso la Banca.

L’immunità in relazione alle azioni compiute nel corso dell’esecuzione dei compiti ufficiali è trattenuta dai funzionari della Banca anche dopo il completamento del loro servizio nella Banca.

I funzionari della Banca non possono combinare il lavoro in Banca con altri lavori retribuiti e svolgere le attività incompatibili con l’adempimento di obblighi ufficiali, tranne che le attività scientifiche, didattiche e altre attività creative.

 

Articolo 11.

 

Le autorità competenti forniscono l’assistenza necessaria alle persone in arrivo o in partenza dallo Stato per gli affari della Banca.

 

Articolo 12.

 

I funzionari della Banca che godono di privilegi e le immunità conformemente al presente Accordo rispettano la sovranità e la legislazione dello Stato e si impegnano a non commettere gli atti lesivi dei diritti e degli interessi legittimi dello Stato.

I privilegi e le immunità previsti nel presente Accordo vengono concessi ai funzionari della Banca non a beneficio personale dei singoli, ma per l’efficace e indipendente svolgimento delle loro funzioni ufficiali nell’interesse della Banca.

Il Consiglio della Banca può rifiutare, nella misura e alle condizioni da esso stabilite, le immunità, i privilegi e i benefici previsti dal presente Accordo quando, a suo parere, tale misura corrisponde all’interesse della Banca.

Il Presidente della Banca ha il diritto e l’obbligo di revocare qualsiasi immunità, privilegio o beneficio nei confronti di qualsiasi funzionario della Banca, ad eccezione del Presidente della Banca e dei suoi sostituti, quando, a suo parere, l’immunità, il privilegio o il beneficio impediscono l’amministrazione della giustizia e la loro negazione non danneggia gli Interessi della Banca.

In circostanze simili e alle stesse condizioni, il Consiglio della Banca ha il diritto e l’obbligo di rinunciare a qualsiasi immunità, privilegio o beneficio nei confronti del Presidente della Banca e i suoi sostituti.

La Banca coopera costantemente con le autorità competenti per prevenire qualsiasi abuso da parte dei funzionari della Banca in relazione ai privilegi e alle immunità loro concesse.

 

Articolo 13.

 

La tassazione degli stipendi e di altri compensi pagati dalla Banca agli impiegati della Banca sul territorio dello Stato viene effettuata in conformità con la legislazione e gli accordi internazionali dello Stato.

La Banca fornisce i contributi obbligatori ai fondi per l’impiego dei paesi i cui cittadini sono dipendenti della Banca e ai fondi pensione dei paesi sul cui territorio questi dipendenti risiedono permanentemente. I contributi obbligatori per l’assicurazione medica e sociale vengono versati dalla Banca secondo la procedura vigente nello Stato.

 

Articolo 14.

 

Le autorità competenti organizzano la previdenza a spese della Banca, degli impiegati della Banca e dei loro familiari con servizi sociali, domestici, medici e di trasporto alle condizioni stabilite per le rispettive categorie di funzionari diplomatici delle ambasciate straniere.

Gli impiegati della Banca che sono cittadini dello Stato o le persone che risiedono permanentemente nel suo territorio sono soggetti alle attuali previdenze sociali e pensionistiche e di assicurazioni nello Stato, come definito dalla legislazione dello Stato.

 

Articolo 15.

 

La Banca ha il diritto di utilizzare la propria bandiera ed emblema nei locali della Banca e sui veicoli della Banca.

 

Articolo 16.

 

In caso di cessazione di attività della Banca sul territorio dello Stato, il presente Accordo terminerà dopo la risoluzione di tutti i rapporti patrimoniali e non patrimoniali di cui la Banca fa parte nello Stato.

 

Articolo 17.

 

Previo accordo tra la Banca e il Governo di Stato, il presente Accordo può essere modificato.

Le controversie relative all’interpretazione e all’applicazione del presente Accordo saranno risolte attraverso negoziati tra la Banca e il Governo dello Stato.

 

Articolo 18.

 

Il presente Accordo si applica temporaneamente dalla data della sua firma ed entra in vigore dopo la notifica alla Banca da parte del Ministero degli Affari Esteri dello Stato sulla ratifica dell’Accordo dello Stato.

 

Fatto nella città di ________ «__» ______ anno 2019 in due copie in russo e di stato del Paese. Una copia viene conservata nell’archivio della Banca, l’altra nell’archivio del Ministero degli Affari Esteri dello Stato.

 

Ministro Primo di Stato
_____________________
Presidente della Banca Interstatale di Riserva
VLADIMIR SIPACHEV