Accordo tra BIR e la Banca Nazionale (Centrale)

ACCORDO
SULL’ORDINE E REGOLE DI SVOLGIMENTO DI ATTIVITA BANCARIA SUL TERRITORIO DI
STATO DA BANCA INTERSTATALE DI RISERVA

 

La Banca Nazionale (Centrale) di Stato e la Banca Interstatale di Riserva, tenendo conto dello Statuto della Banca Interstatale di Riserva e considerando l’Accordo tra la Banca Interstatale di Riserva e Governo di Stato sulle condizioni di permanenza della Banca Interstatale di Riserva sul territorio di Stato del “___” ________2019, le norme e principi universalmente riconosciuti della pratica bancaria internazionale, hanno convenuto quanto segue:

 

Titolo I. TERMINI

 

Articolo 1.

 

Ai fini del presente Accordo:

а) Banca di Stato – Banca Nazionale (Centrale) di Stato;

б) Banca – Banca di Reserva Interstatale;

в) valuta estera – valuta di qualsiasi paese eccetto la valuta nazionale di Stato.

г) funzionari della Banca – Presidente della Banca e i suoi sotituti, altri funzionari, la cui lista viene stabilita dal Consiglio della Banca.

 

Titolo II. INTERPRETAZIONE

 

Articolo 2.

 

Il presente Accordo tra la Banca di Stato e la Banca è concluso in conformità con il Protocollo delle condizioni di attività della Banca di Reserva Interstatale nei paesi-membri e disciplina le disposizioni principali che regolano lo svolgimento delle operazioni bancarie e delle altre transazioni della Banca nello Stato.

 

Titolo III. OPERAZIONI BANCARI E ALTRE TRANSAZIONI BANCARIE

 

Articolo 3.

 

Le operazioni bancarie si intendono come un complesso delle operazioni attive e passive condotte dalla Banca.

La Banca ed i suoi distaccamenti (succursali, filiali, banche controllate o altra forma di un istituto bancario autorizzato dalle leggi di Stato) hanno il diritto di effettuare i seguenti tipi di operazioni bancarie sul territorio di Stato senza una licenza della Banca di Stato tenendo conto delle leggi nazionali e degli accordi e contratti internazionali (interstatali):

– aprire negli istituti di credito, senza limitazioni, tutti i tipi di conti utilizzati nella pratica bancaria internazionale, nella valuta di Stato e in valuta estera. Stabilire i rapporti diretti corrispondenti con le banche non residenti che siano tali secondo la legislazione di Stato, senza le restrizioni;

– aprire e gestire tutti i tipi di conti alle persone giuridiche, residenti e non residenti, che siano tali secondo la legislazione di Stato, comprese le banche corrispondenti, in valuta di Stato e in valuta estera. Stabilire, le restrizioni, i rapporti diretti corrispondenti con le banche non residenti che siano tali secondo la legislazione di Stato;

– aprire e mantenere tutti i tipi di conti nella valuta di Stato e in valuta estera alle persone che lavorano nei paesi-contraenti del contratto in conformità con gli accordi (trattati) interstatali (intergovernativi), ratificati dalle autorità legislative di Stato che hanno a questo riguardo lo status degli accordi internazionali (contratti), nonché effettuare servizi di incasso e pagamento per i suddetti conti senza le restrizioni;

– attrarre come depositi i fondi delle persone giuridiche, condurre le operazioni di versamento, le operazioni di cassa e di credito, accettare per la custodia i titoli di Stato e altri beni sia in valuta di Stato che in valuta estera.

– trasferire, esportare e trasmettere liberamente da Stato i valori valutari rispettando le normative doganali, se questi valori valutari sono stati precedentemente trasferiti, importati o trasmessi nello Stato o acquistati nello Stato secondo le modalità prescritte dalla Banca di Stato, e in altri casi conformemente alla legislazione di Stato;

– effettuare le operazioni con i titoli statali di Stato nei mercati primari e secondari come un rivenditore. La Banca ha il diritto di investire i fondi in titoli statali di Stato senza le restrizioni;

– con una decisione del Consiglio della Banca di Reserva Interstatale effettuare le operazioni con i titoli;

– acquistare e vendere le valute nazionali delle parti-partecipanti dell’accordo, nonché condurre le operazioni di conversione con tali valute su cambi interbancari in conformità con le “Norme per l’esecuzione delle transazioni valutarie”, approvate dalla relativa consulenza valutaria e sul mercato interbancario sulla base contrattuale senza le restrizioni;

– acquistare, vendere e scambiare valuta estera in contanti e via banca, nonché i documenti di fatturazione e passività in valuta estera in conformità con le regole e le norme generalmente accettate della pratica bancaria internazionale. Ai fini legati al finanziamento di costi (spese) sulle attività (lavori) stipulati da accordi interstatali (intergovernativi) di paesi ratificati dalle autorità legislative di Stato e aventi in tale contesto lo status di accordi internazionali (contratti), la Banca è autorizzata a condurre le operazioni di conversione con valuta estera nel mercato interbancario dei cambi senza le restrizioni;

– emettere, acquistare, pagare, accettare, archiviare e confermare i documenti di fatturazione (assegni, lettere di credito, cambiali, assegni di viaggio e altri documenti);

– acquisire i diritti di rivendicazione per la fornitura di merci e prestazione di servizi, accettare i rischi di soddisfare tali requisiti e incassare (forfeiting), nonché acquistare e vendere le obbligazioni di debito (factoring);

– con una decisione del Consiglio della Banca di Reserva Interstatale, emettere e accettare le garanzie e fideiussioni in conformità con le norme e i regolamenti adottati nella pratica bancaria internazionale;

– fornire i servizi per lo stoccaggio di metalli preziosi, pietre e prodotti da essi, valuta estera, titoli, documenti;

– comprare e vendere i metalli preziosi e pietre e gestirli come beni;

– mettere temporaneamente i fondi liberi in altri istituti di credito;

– fornire l’assistenza tecnica nella preparazione, finanziamento e attuazione di progetti e programmi di investimento;

– effettuare le operazioni di leasing;

– fornire la consulenza e assistenza, scambio di informazioni, serventi ai fini e compiti della Banca di Reserva Interstatale;

– effettuare le transazioni con strumenti finanziari utilizzati per gestire i rischi finanziari;

– condurre altri tipi di operazioni e servizi con una decisione della Banca di Reserva Interstatale.

La Banca è autorizzata a svolgere le operazioni bancarie e transazioni nella valuta di Stato _________ e in valuta estera con la riscossione di commissioni in conformità con le tariffe approvate.

La Banca non ha il diritto di svolgere le attività industriali, commerciali e assicurative.

 

Titolo IV. ATTIVITÀ DELLA BANCA NEL MERCATO DEI TITOLI

 

Articolo 4.

 

L’attività della Banca nel mercato dei titoli intende l’esecuzione delle transazioni della Banca relative alla circolazione di titoli nel mercato finanziario.

La Banca ha il diritto di emettere, acquistare, vendere, contabilizzare, depositare e effettuare le altre operazioni con titoli che svolgono le funzioni di documenti di fatturazione, con i titoli che confermano l’attrazione di fondi su depositi e conti bancari, e ha anche il diritto di esercitare la gestioe fiduciaria di suindicati titoli senza le autorizzazioni speciali in base ai contratti con le persone giuridiche. La gestione fiduciaria di questi titoli viene effettuata dalla Banca in base ad un contratto con le persone giuridiche sulla base di una licenza rilasciata da un’organo autorizzato.

 

Titolo V. ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO DELLA BANCA

 

Articolo 5.

 

L’attività di investimento della Banca si riferisce a tutti i tipi di valori patrimoniali, finanziari, intellettuali investiti dalla Banca nel territorio di Stato negli oggetti di attività imprenditoriali e di altra natura al fine di generare il reddito.

La Banca svolge l’attività di investimento nel territorio di Stato, facilita interventi creditizi e il finanziamento di progetti e programmi interstatali in cooperazione con la Banca di Stato, le banche commerciali di Stato e le organizzazioni internazionali di credito e finanziarie. La Banca ha il diritto di partecipare al capitale delle imprese, istituzioni e organizzazioni situate nel territorio di Stato e, a tal fine, la Banca può creare le società di leasing e di investimento, fondi, operare nei mercati mobiliari.

 

Titolo VI. PROCEDURE FINANZIARIE

 

Articolo 6.

 

Con le procedure finanziarie si intentde l’ordine stabilito dalla Banca per condurre l’attività finanziarie.

La Banca ha il diritto liberamente:

а) acquisire qualsiasi fondi, valuta, documenti finanziari e titoli, possedere e disporre di essi, avere un conto in qualsiasi valuta, partecipare alle transazioni finanziarie e stipulare i contratti finanziari;

б) trasferire i propri fondi, valute, documenti finanziari e titoli da Stato e in Stato, da qualsiasi altro paese o in qualsiasi altro paese, o all’interno di Stato, e convertire la valuta che le appartiene ad altre valute.

 

Titolo VII. ATTUAZIONE DI PAGAMENTI

 

Articolo 7.

 

La Banca effettua i pagamenti secondo le regole e le forme utilizzate nella pratica bancaria internazionale e, in assenza delle regole per lo svolgimento di certii tipi di pagamenti, sull’accordo con i clienti della Banca secondo le modalità previste dalle norme adottate nella pratica bancaria internazionale.

 

Articolo 8.

 

La Banca di Stato include la Banca nel sistema di pagamenti interbancari e la protezione delle informazioni bancarie da accessi non autorizzati, operanti nel territorio di Stato mediante l’assegnazione di un codice di identificazione bancaria.

 

Articolo 9.

 

La Banca di Stato apre alla Banca tutti i tipi di conti corrispondenti utilizzati nella pratica bancaria internazionale.

 

Titolo VIII. VIGILANZA E REGOLAMENTAZIONE DELLE ATTIVITÀ DELLA BANCA

 

Articolo 10.

 

La vigilanza delle attività della Banca, delle sue filiali, rappresentanze e di altri distaccamenti nel territorio di Stato viene svolta presso la Banca di Stato in conformità con la legislazione di Stato.

 

Articolo 11.

 

La Banca pubblica un rapporto annuale sulla stampa aperta.

 

Titolo IX. ARBITRARIO

 

Articolo 12.

 

Qualsiasi controversia tra la Banca di Stato e la Banca in merito all’interpretazione o all’applicazione del presente Accordo, o degli eventuali accordi aggiuntivi, o qualsiasi questione riguardante la Banca o i rapporti tra la Banca di Stato e la Banca che non sia risolta mediante una negoziazione o altra forma concordata di risoluzione, viene rinviata su richiesta di una delle Parti per l’emisione di una sentenza definitiva in un tribunale arbitrale composto da tre arbitri: uno nominato dalla Banca di Stato, il secondo nominato dalla Banca entro un mese dalla data della richiesta di arbitrato, e il terzo, che sarà il presidente del tribunale arbitrale e selezionato dai primi due arbitri. Se i primi due arbitri non concordano sulla nomina di un terzo arbitro entro un mese dalla data della richiesta di arbitrato, il terzo arbitro viene nominato dal Consiglio della Banca. La maggioranza dei voti degli arbitri è sufficiente per l’emisione di una sentenza che sarà definitiva e vincolante. Il terzo arbitro è autorizzato a risolvere tutte le questioni procedurali in ogni caso in cui vi siano disaccordi in merito.

 

Titolo X. DISPOSIZIONI FINALI, ENTRATA IN VIGORE
E RISOLUZIONE

 

Articolo 13.

 

Le modifiche, la cancellazione o l’emissione di un nuovo atto normativo o aggiornamento che regolano il funzionamento degli articoli del presente Accordo vengono redatti sotto forma di protocolli aggiuntivi e non comportano la sospensione sia dell’Accordo nel suo insieme sia delle sue singole parti.

 

Articolo 14.

 

Il presente Accordo non pregiudica le disposizioni di altri contratti, compresi quelli internazionali, ai quali la Banca di Stato e la Banca partecipano.

 

Articolo 15.

 

Il presente Accordo è concluso per un periodo indeterminato fino a quando una delle Parti comunica per iscritto all’altra Parte la propria intenzione di denunciarlo entro sei mesi. Il presente Accordo scade alla scadenza del periodo di tempo ragionevolmente necessario per il regolamento degli affari tra la Banca Interstatale di Riserva e la Banca di Stato.

 

Articolo 16.

 

La Banca di Stato e la Banca Interstatale di Riserva si impegnano a informarsi reciprocamente entro un termine ragionevole in merito alle modifiche della legislazione dei paesi di permanenza che regolano i rapporti economici, legali e bancari (che riguardano in tutto o in parte l’oggetto del presente Accordo).

 

Articolo 17.

 

Il presente Accordo entra in vigore alla data della sua firma.

 

Fatto nella città di ________ «__» ______ anno 2019 in due copie originali in russo e di stato del Paese, aventi la stessa forza legale. Una copia dell’Accordo viene conservata nella Banca Nazionale (Centrale) di Stato, l’altra nella Banca Interstatale di Riserva.

 

Ministro Primo
della Banca Nazionale (Centrale) di Stato
_____________________
Presidente
della Banca Interstatale di Riserva
VLADIMIR SIPACHEV